Art. 3.
(Modifiche all'articolo 582
del codice penale).

      1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque cagiona una lesione personale ad un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».